Dopo la lettura dell’intervista al Presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti pubblicata su “La Repubblica” del 7 dicembre scorso, nonché soprattutto dell’articolo di “Milano Finanza” del giorno successivo dal titolo “Cariplo, grandi elettori al voto” a firma di Luca Gualtieri viene spontanea una domanda: per le fondazioni di origine bancaria le leggi italiane sono ancora valide? La domanda scaturisce dalla constatazione che le leggi fondamentali che nel passato hanno individuato il ruolo e la natura giuridica di questi enti, e ci riferiamo alla legge “Amato” del 1990 ed alla legge “Ciampi” del 1999, che hanno previsto per esse l’unico compito di essere supporto della società civile nei campi del welfare in difficoltà, in armonia col dettato costituzionale dell’art.118 che prevede la collaborazione sinergica pubblico/privato proprio in chiave solidaristica, vengono ancora disattese. I due citati provvedimenti normativi, frutto della saggezza e della lungimiranza di due grandi protagonisti provenienti dal mondo pubblico, Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi, avevano codificato due principi per le fondazioni di origine bancaria: la distanza progressiva dal capitale delle banche e quella dal mondo politico con riferimento alla governance.
Detti principi cardine furono presto insidiati dal tentativo dell’allora ministro Tremonti, personaggio dagli orientamenti politici molto “volatili”, socialista di sinistra, poi leghista, poi di Forza Italia, oggi esponente di Fratelli d’Italia, di portare questi enti, nati privati, all’interno della sfera pubblica attraverso la prevalenza di esponenti di provenienza politica nella loro governance. Fortunatamente, a questo tentativo si oppose fermamente l’allora Presidente della Fondazione Roma, il Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, che per primo ed autonomamente rispetto alle altre fondazioni associate all’Acri, che tennero fino all’ultimo un atteggiamento aperto al compromesso, per impulso dell’allora Presidente Giuseppe Guzzetti, impugnò la riforma “Tremonti” davanti al TAR del Lazio, dando così avvio al percorso giudiziario che finì davanti alla Corte costituzionale. La diversità di posizioni proprio nella vicenda in argomento, indusse il Prof. Emanuele, al tempo anche Vice Presidente dell’Acri, a dimettersi da questa carica, rivendicando la natura privata della Fondazione Roma, così denominata grazie ad un’altra iniziativa sempre del Prof. Emanuele, contrastata da esponenti della banca partecipata che sognavano di creare una grande realtà creditizia per il Centro Italia con Capitalia, progetto miseramente fallito, come previsto in anticipo dallo stesso Prof. Emanuele, e la sua azione coerente con lo spirito dei padri fondatori del Monte di Pietà e poi della Cassa di Risparmio di Roma e della disciplina di settore.
Dopo le sentenze della Corte costituzionale che sancirono in modo inequivoco l’illegittimità di fondo della pretesa del ministro Tremonti, e sulla scia di quel dettato, la Fondazione Roma avviò un percorso di ancor maggiore differenziazione rispetto alle altre fondazioni, che tuttora mantengono una presenza significativa nel capitale delle banche e che accolgono esponenti degli enti locali negli organi di governo, destinato a sottrarsi al controllo del MEF, non avendo più titolo per essere definita fondazione di origine bancaria, per assoggettarsi alla vigilanza della Prefettura, come tutte le fondazioni di diritto civile. Dopo essere risultata vittoriosa davanti al TAR, con una norma inserita ancora da Tremonti in un provvedimento del tutto incoerente con la tematica in questione ed all’ultimo momento mentre era ancora pendente il giudizio, la Fondazione Roma dovette soccombere davanti al Consiglio di Stato proprio a causa di questa norma assai discutibile che, ricordiamo, conserva il controllo ministeriale sulle fondazioni ex bancarie indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partecipazioni di controllo nelle banche, fintantoché non verrà emanata una riforma organica ed istituita una nuova autorità di vigilanza sulle persone giuridiche private. Questa riforma è attesa da ormai dodici anni, invano.
La domanda di cui all’inizio scaturisce anche, oltre che da quanto finora detto, dal fatto che lo stesso MEF che nell’aprile del 2015 si faceva promotore della sottoscrizione con le fondazioni aderenti all’Acri del Protocollo d’intesa tra i due soggetti, con il preciso obiettivo di indurre finalmente le fondazioni associate al rispetto dell’obbligo della dismissione delle partecipazioni bancarie e della diversificazione dell’investimento del patrimonio, con la vicenda del salvataggio del Monte dei Paschi induce apertamente le fondazioni ad ignorare quel patto, invitandole a sottoscrivere una quota dell’aumento di capitale della banca che rischiava il fallimento. Invito raccolto da molte fondazioni con la sottoscrizione del 3% dell’aumento in parola, operazione di cui il Presidente Fosti nell’intervista citata rivendica la piena legittimità, insieme alla sottoscrizione di un’ulteriore quota azionaria in Intesa San Paolo.
Come se questo non fosse sufficiente, si legge in questi giorni nell’altro articolo citato di Luca Gualtieri che è stato dato avvio alla lunga e complessa procedura di rinnovo dei vertici della Fondazione Cariplo, che si concluderà solo ad aprile 2023, nell’ambito della quale i primi interpellati sono la Regione Lombardia, le Province e la Città metropolitana di Milano, chiamati a fornire una rosa di tre possibili candidati entro il 31 dicembre e, soltanto dopo, sarà la volta, bontà loro, della società civile e del terzo settore.
Allora, e torniamo da dove siamo partiti, esistono ancora nell’ordinamento la legge “Amato” e “Ciampi”? L’intesa MEF/ACRI è tuttora valida? Sono domande che la Fondazione Roma si pone legittimamente. Essa finora ha atteso pazientemente che si avverasse la condizione che la potrebbe finalmente riconoscere come fondazione di diritto ordinario qual è, soggetto privato fin dalle origini, orientato unicamente al bene della collettività e che, stando a quanto ritiene il Prof. Emanuele, dovrebbe provvedere ad intraprendere un’azione giudiziaria immediata, decisa e convinta, in sede nazionale o anche europea, per vedere riconosciuta l’illegittimità della legge interpretativa dell’art.10 del d.lgs.153/99, che subordina ad un tempo indeterminato il riconoscimento dell’autentica natura e del ruolo storico della Fondazione Roma.